Tipologia di interventi rientrati nella Comunicazione Inizio Lavori Asseverata:
- interventi di manutenzione straordinaria e opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o modifiche dei prospetti;
- interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
- le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;
- modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa sempre che non riguardino le parti strutturali;
- modifiche della destinazione d’uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
- le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, qualora non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;
- le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;
- gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
- il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
- i significativi movimenti di terra;
- le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
Tipologia di interventi rientrati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività :
- interventi di manutenzione straordinaria e opere interne che non ricadono nella casistica CILA;
- interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologicocognitive;
- interventi di restauro scientifico che riguardano le parti strutturali o che comportano mutamento d’uso;
- intervento di restauro e risanamento conservativo, che riguardano le parti strutturali o che comportano mutamento d’uso
- interventi di ristrutturazione edilizia, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti;
- mutamento di destinazione d’uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
- installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari;
- interventi di nuova costruzione per i quali gli interessati possono presentare la SCIA in alternativa al permesso di costruire;
- interventi di nuova costruzione nel territorio urbanizzato disciplinati da accordi operativi o da piani attuativi di iniziativa pubblica;
- opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, che hanno rilevanza strutturale;
- piscina
Tipologia di interventi rientrati nel Permesso di Costruire:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Tipologia di interventi attuabili liberamente senza titolo abilitativo edilizio:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l’inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l’autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l’edificazione nel territorio urbanizzato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- le opere esterne per l’abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;
- le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale;
- le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;
- i mutamenti di destinazione d’uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell’iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.