Condominio: basta la raccomandata per il dissenso alla lite

Ogni condomino può legittimamente manifestare il proprio dissenso alla lite. L’art. 1132 c.c., infatti, prevede che qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

Significa quindi che qualora, ad esempio, il condominio dovesse perdere una controversia in tribunale, al condomino dissenziente non potranno essere addebitate le spese legali cui sia stato condannato il condominio stesso.

Ciò a condizione che:

  • la lite riguardi le parti comuni dell’edificio;
  • la partecipazione alla vertenza sia stata deliberata dall’assemblea.
  • Inoltre il condomino deve comunicare all’amministratore il proprio dissenso entro trenta giorni da quando sia venuto a conoscenza della decisione dell’assemblea di fare causa o resistervi.

Ma con quale modalità il condomino è chiamato a manifestare il proprio dissenso?

Si è occupato di questo di recente il Tribunale di Sassari.

Nel caso in questione, il condomino dissenziente non aveva partecipato personalmente all’assemblea, ma aveva delegato la moglie che già in quella sede aveva espresso il proprio diniego.

In secondo luogo, entro trenta giorni dall’assemblea, il condomino aveva altresì inviato all’amministratore raccomandata con ricevuta di ritorno ribadendo di volersi avvalere di quanto disposto dall’art. 1132 c.c..

L’amministratore aveva tuttavia ripartito le spese relative alla causa in questione tra tutti i condomini, compreso quello dissenziente, sostenendo che in realtà le modalità di invio della comunicazione non erano sufficienti ad avverare il presupposto di legge.

I giudici hanno dato torto all’amministratore.

Anzitutto il dissenso manifestato dalla moglie del condomino in assemblea era perfettamente valido, non essendo previste particolari modalità di delega per la partecipazione alla riunione condominiale.

In secondo luogo, la raccomandata era strumento valido per mettere a conoscenza l’amministratore. Il fatto che la lettera non sia stata materialmente letta perché la spedizione è rimasta in compiuta giacenza – in quanto non ritirata dall’amministratore destinatario nel suo studio – è irrilevante ai fini della corretta manifestazione del diniego.

Accolta quindi la richiesta del condòmino.

(Tribunale di Sassari, 5 settembre 2023)

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