Il crocifisso a scuola

«Il crocifisso è un simbolo religioso. Qui siamo in una scuola, non in una chiesa».

Con queste parole la dirigente scolastica di un istituto di Carpi avrebbe motivato la sua decisione di rimuovere i crocifissi dalle aule della sua scuola.

Al di là delle polemiche che, da sempre, accompagnano la questione, cosa ci dice la giurisprudenza al riguardo? Davvero il crocifisso è in contrasto con la laicità dello Stato?

Vediamo insieme.

NESSUNA LEGGE

L’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è prevista da alcuna disposizione di rango legislativo, ma è affidata a un quadro normativo fragile in quanto:

1) si tratta di fonti non primarie;

2) le fonti sono molto risalenti nel tempo e, precisamente risalgono all’epoca pre-costituzionale, segnata tra l’altro, da un confessionalismo di stato (R.D. 965/1924 art. 118) che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici).

Per questo motivo, per capirne di più occorre approfondire il quadro giurisprudenziale.

L’ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NON è LESIVA DEL PRINCIPIO DI LAICITà DELLO STATO

Il Consiglio di Stato nel 2006 con la decisione n. 556 ha stabilito che “Il crocifisso è atto ad esprimere […] in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana”: […] si deve pensare come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato”.

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO SCRUTATORE DI SEGGIO

La questione del crocifisso è stata esaminata in un procedimento penale diretto contro un uomo che si era rifiutato di assumere l’incarico di scrutatore per la presenza nell’aula di un crocifisso.

Affrontando la questione sotto il profilo penale della causa di giustificazione la Corte, nel 2000, ha assolto lo scrutatore sostenendo che il crocifisso è un simbolo religioso e la sua esposizione obbligatoria in un’aula scolastica viola il principio di laicità dello Stato che implica “un regime di pluralismo confessionale e culturale e presuppone, quindi l’esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà.

IN EUROPA: IL CASO LAUTSI

Nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo rilevano, soprattutto, le pronunce, della Seconda Sezione e della Grande Camera, nel caso Lautsi c. Italia, che hanno deciso sul ricorso proposto da una signora di origine finlandese, i cui figli frequentavano una scuola pubblica nelle cui aule era affisso il crocifisso.

Se la seconda camera aveva stabilito che il crocifisso, in particolare nelle aule scolastiche, limitasse il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le loro convinzioni e il diritto degli alunni di credere o di non credere, trattandosi di restrizioni incompatibili con il dovere che grava sullo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio della funzione pubblica, la Grande Camera ha ribaltato la decisione ed ha fatto leva, per escludere il contrasto con le norme della Convenzione, su tre argomenti:

1) il carattere passivo del simbolo religioso (il crocifisso appeso al muro non ha sugli studenti la stessa influenza che potrebbe avere una lezione, ad esempio);

2) il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati nella materia (la regolamentazione italiana attribuisce maggior peso al cristianesimo ma non può trattarsi di indottrinamento);

3) il carattere pluralista della scuola pubblica in Italia (poichè l’insegnamento della religione cattolica non è obbligatorio è assicurata agli alunni la libertà di portare propri simboli religiosi, è garantito a tutte le confessioni religiose di attivare proprie forme di presenza e ai non credenti di esprimere liberamente il proprio pensiero.

LE SEZIONI UNITE NEL 2021

Di grande interesse poi la pronuncia delle Sezioni Unite che partiva dal caso di un insegnante che era stato sanzionato dalla dirigente scolastica in quanto rimuoveva, durante le sue ore di lezione, il crocifisso esposto nelle aule.

L’aspetto interessante di tale pronuncia sta nella base di partenza, ossia nel fatto che la decisione di esporre il crocifisso a scuola era partita dagli studenti che così avevano deliberato.

La Corte ha stabilito che l’art. 118 del R.D. 965/1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in senso conforme alla Costituzione, ossia la comunità scolastica può decidere di esporlo in aula in base ad una valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi.

I giudici hanno quindi dichiarato:

a) l’illegittimità della circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, di esporre il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente;

b) l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente stesso che, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, abbia rimosso il crocifisso dalla parete dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

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