Piano del consumatore e debiti estranei all’attività professionale.

Tra le procedure da sovraindebitamento previste dal Nuovo codice della crisi e dell’insolvenza è disciplinato il piano di ristrutturazione del consumatore.

Con una recente pronuncia la Corte d’Appello di Bologna ha risposto ad una interessante questione: può accedervi anche un soggetto che abbia svolto attività professionale o di impresa?

A parere della Corte d’Appello di Bologna, affinchè un soggetto possa accedere alla predetta procedura, è necessario verificare ed accertare la natura delle obbligazioni.

Infatti, interpretando letteralmente l’art. 2 CCI i giudici hanno ritenuto che possa accedere a tale procedura anche la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, abbia stipulato il contratto per uno scopo non inerente allo svolgimento di tale attività, bensì estranea alla stessa.

Ciò detto occorre domandarsi perchè sia così importante tale considerazione e perchè possa essere determinante per il debitore accedere a tale procedura e non alle altre previste.

La risposta sta nella caratteristica cardine del piano del consumatore il quale non prevede un voto da parte dei creditori, ma soltanto che questi possano presentare osservazioni al giudice il quale dovrà tenerne conto al momento della omologazione del piano. Tuttavia, sarà comunque la sola autorità giudiziaria a valutare l’ammissibilità del piano, la sua fattibilità economica e la convenienza della proposta con conseguente estinzione di (buona) parte del credito del creditori, e ciò indipendentemente dalla loro espressa volontà contraria.

A parere dei giudici tale “vantaggio” per il debitore è giustificabile solo qualora le obbligazioni siano state contratte dallo stesso al di fuori della sua attività imprenditoriale e/o professionale e quindi in una situazione di “inferiorità rispetto al professionista” della controparte contrattuale.

Corte d’Appello Bologna, Sez. III, Sentenza, 16/06/2023

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