Animali domestici: il giudice può stabilire un numero massimo.

Esiste un limite al numero di animali domestici?

La Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 1823 dello scorso 20 gennaio a questo proposito. Vediamo nel dettaglio la decisione.

Anzitutto, è bene ribadire che spetta al proprietario del fondo adottare tutte le cautele idonee ad evitare le immissioni dannose, anche qualora derivino da una attività lecita ed indipendente da chi siano provocate.

A proposito di animali domestici è vero che non esista una specifica disciplina a loro riguardo in relazione al condominio, tuttavia si considerano animali domestici quelli che ragionevolmente e per consuetudine vengono tenuti in appartamento per ragioni affettive.

Le questioni che solitamente sorgono in relazione alla presenza di animali in condominio riguardano le immissioni di rumore e di odore che provengono dalle abitazioni o dagli immobili ad uso diverso nei quali gli animali vivono a danno delle proprietà vicine e confinanti.

In caso in questione riguardava le lamentate immissioni rumorose e di odori provenienti da una proprietà nella quale era presente un numero considerevole di cani e gatti.

I giudici hanno ribadito che la libertà di detenere animali nel proprio immobile non fa comunque venir meno il diritto di ciascun occupante una abitazione di usare e di godere pacificamente del proprio bene, nel rispetto del pari diritto di uso e di godimento degli altri.

La norma alla quale si fa riferimento è quindi l’art. 844 c.c. che prevede che le immissioni non debbano superare i limiti della normale tollerabilità. Proprio in applicazione di tale norma il diritto alla salute prevale sempre ed impone la riduzione delle immissioni entro i limiti di tollerabilità.

Per fare questo può essere il giudice adìto a limitare in concreto il numero di animali detenibili.

In applicazione di questi principi nel caso di specie “i giudici hanno ritenuto di limitare a sei il numero massimo dei cani che la convenuta avrebbe potuto detenete all’interno della propria abitazione e giardino di pertinenza, ritenendo che in tal modo ben si sarebbero potuto riportare nei limiti della tollerabilità le lamentate immissioni di rumore e di odori, spettando a lui, come si è visto, accertare in concreto detti limiti e individuare gli accorgimenti più opportuni affinché non siano superati”.

Cassazione, ordinanza 20 gennaio 2023 n. 1823.

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