Figlio con prima occupazione: sì al mantenimento.

Con la sentenza del 7 giugno 2022 il Tribunale di Bologna si è pronunciato su un caso molto interessante relativo all’assegno di mantenimento da corrispondere al figlio maggiorenne occupato con contratto a tempo determinato.

Il caso.

Il padre, onerato del pagamento dell’assegno di mantenimento si rivolgeva al tribunale per chiedere la revoca di tale contributo economico. Adduceva infatti che il figlio diciannovenne era occupato a tempo determinato e che pertanto, avendo raggiunto l’autosufficienza economica, nulla egli avrebbe più dovuto corrispondere in suo favore.

La decisione del Tribunale di Bologna.

I giudici hanno rigettato la richiesta del padre.

In particolare hanno osservato che si trattava di:

  • contratto di lavoro a tempo determinato;
  • prima occupazione.

Si legge infatti in sentenza: “seppure il suo stipendio, attualmente, sia adeguato a poter descrivere una condizione di una propria autonomia, deve rilevarsi che affinché possa parlarsi del raggiungimento di una vera indipendenza economica, occorre una condizione di stabilità che, al momento (visto l’inizio dell’attività lavorativa e la giovane età), non può ancora ritenersi pienamente raggiunta”.

I giudici hanno poi osservato che qualora in un caso come questo si revocasse l’assegno di mantenimento, se in futuro il figlio dovesse poi risultare disoccupato, il contributo economico a carico del padre non potrebbe essere più ripristinato.

Per questi motivi i giudici hanno ritenuto di ridurre l’importo del mantenimento, ma di non revocarlo.

Conformi a questo orientamento le pronunce della Corte di Cassazione nn. 8227/2009; 19696/2019; 19077/2020.

(Tribunale di Bologna, 7 giugno 2022)

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