Amministratore di sostegno: come viene scelto?

Il Giudice Tutelare, una volta accertato che il soggetto interessato abbia reale necessità di un amministratore di sostegno, deve scegliere la persona alla quale affidare l’incarico.

L’art. 408 c.c. prevede chiaramente che l’AdS debba essere scelto tenuto conto esclusivamente dell’interesse del beneficiario.

Ma quali persone possono essere nominate?

Anzitutto, qualora il beneficiario, preventivamente, abbia designato un soggetto specifico, sarà questi a ricoprire la carica di amministratore di sostegno.

Qualora non vi sia stata alcuna designazione anticipata, il giudice sceglierà tra i familiari: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Tra questi soggetti non è previsto un ordine prioritario, essendo invece attribuita al giudice massima discrezionalità nella scelta dell’amministratore di sostegno, tenendo sempre in considerazione esclusivamente l’interesse del beneficiario.

Solamente qualora ricorrano gravi motivi, la nomina dell’AdS può ricadere su un soggetto diverso dal familiare. Si tratta di una scelta adoperata dal giudice tutelare soprattutto quando tra i familiari vi sia una accesa conflittualità. Solitamente la nomina ricade su avvocati specializzati nel settore che abbiano dato la propria disponibilità ad essere nominati, od anche su altri professionisti, come commercialisti, che risultino particolarmente idonei tenuto conto delle reali esigenze del beneficiario.

Poiché la scelta di un soggetto esterno alla famiglia deroga al criterio generale previsto dal codice civile è importante che il giudice effettui un rigoroso accertamento sui rapporti intercorrenti tra i familiari e su quale sia la scelta ottimale. In questo senso sarà fondamentale l’ascolto del beneficiario ed anche dei familiari coinvolti.

Nella pratica capita non di rado che i familiari lamentino scarso coinvolgimento e scarsa comunicazione con l’amministratore di sostegno nominato. In realtà la legge non prevede alcun obbligo nei confronti dei familiari stessi da parte dell’AdS in quanto egli è tenuto ad informare tempestivamente degli atti da compiere unicamente il beneficiario, ai sensi dell’art. 410 c.c.

Al di là del rigore della norma è altrettanto vero però che la legge del 2004, nel prevedere la figura dell’amministratore di sostegno, non aveva come obiettivo quello di isolare il beneficiario dalla propria famiglia d’origine, quanto piuttosto quello di favorirne l’inserimento nel contesto sociale.

Si precisa, infine che è invece vietata la nomina degli operatori dei servizi sociosanitari presso i quali il beneficiario sia in cura.

Facebook
Twitter
LinkedIn