Tardiva trasmissione all’ENEA e perdita dei benefici.

Con la recente ordinanza n. 34151 del 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che la tardiva trasmissione all’ENEA della documentazione richiesta dal D.M. 19 febbraio 2007 all’art. 4, comma 1, lett. b) impedisce la concessione dell’agevolazione fiscale prevista per la riqualificazione energetica degli edifici (L. 296/2006).

Secondo l’art. 4 (Adempimenti) del D.M. 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 349):

“1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:

a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi artt. 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere: sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 8, comma 2, e successive modifiche e integrazioni; – esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi della L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28, comma 1, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge.

b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via (Omissis), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica:

1) copia dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all’art. 5, comma 1, ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all’art. 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato A al presente decreto; l’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui alla lettera a);

2) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al presente decreto ai fini dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 11;

c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a);

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonchè le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 3, comma 3. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all’art. 1117 c.c., va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.

1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), c) e d), sono tenuti a:

a) acquisire l’attestato di certificazione energetica, ovvero l’attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’art. 5;

b) trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: (Omissis), disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:

1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1, lett0 a);

2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all’art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, concernente l’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all’allegato F al presente decreto.

1-ter. Esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di trasmissione sia precedente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA ai sensi del comma 1-bis, lettera b), la documentazione può essere inviata, in copia, entro novanta giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via (Omissis), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali riqualificazione energetica.

1-quater. Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati”.

Secondo quanto stabilito dai giudici della Corte: “la norma sopra riportata afferma dunque chiaramente che l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. E’ evidente che la norma si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi […]. La norma costituisce dunque un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all’ENEA fosse eccessivo), la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato”.

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