In tema di assegno di divorzio il giudice del merito deve anzitutto accertare lo squilibrio reddituale tra i due coniugi, in secondo luogo valutare la riconducibilità di tale squilibrio al ruolo svolto all’interno della famiglia.
Per stabilire la situazione economica sono sufficienti le dichiarazioni dei redditi?
Non sempre.
Il giudice, qualora le dichiarazioni fiscali dovessero risultare incomplete o inattendibili può basare le proprie valutazioni anche su altri elementi emersi nel corso del giudizio.
Nel caso concreto che ha impegnato di recente la Corte di Cassazione, in particolare, il giudice aveva escluso che la moglie avesse diritto a percepire l’assegno divorzile in quanto, nonostante le dichiarazioni dei redditi fossero particolarmente sfavorevoli, erano risultate del tutto inattendibili.
La donna infatti aveva costituito e amministrato una società di cui era sostanzialmente l’unica proprietaria, aveva avuto anche dopo la separazione un tenore di vita che confermavano il suo essere del tutto economicamente autosufficiente e svolgeva un’attività lavorativa che le consentiva di avere redditi adeguati, anche se – appunto– non dichiarati.
La Corte, per questi motivi, ha così rigettato la richiesta di assegno divorzile, con condanna alle spese processuali.
(Corte di Cassazione, ordinanza, 32644/2022)