Scale mobili in condominio: legittima la delibera che le elimina.

Con una sentenza della Corte di Appello di Firenze dello scorso 22 luglio i giudici hanno ritenuto legittima la delibera adottata dalla maggioranza dei condomini di eliminare le scale mobili in quanto inutili e superflue.

Il caso era risalente al 2003 quando alcuni condomini si rivolgevano al tribunale per chiedere che venisse dichiarata illegittima la delibera con la quale i restanti membri del condominio avevano deciso di non riparare la scala mobile che collegava il piano terra con il primo piano, non approvando il preventivo di spesa di una ditta incaricata. In questo modo, a parere dei ricorrenti, poiché la scala mobile era un bene comune, vi era un preciso obbligo del condominio di mantenerla in funzione, oltre al fatto che questo avrebbe a loro dire danneggiato alcuni condomini che nell’immobile esercitavano attività commerciali. Contestavano anche il mancato rispetto delle norme sulla rimozione delle barriere architettoniche.

Il tribunale si pronunciava sulla illegittimità della delibera, effettivamente dando ragione ai condomini che la avevano impugnata, ma non si pronunciava sui danni, pertanto la sentenza veniva dagli stessi impugnata.

Questa volta però la decisione di primo grado veniva completamente ribaltata.

A parere dei giudici della Corte d’Appello, infatti, la delibera adottata dalla maggioranza dei condomini è perfettamente legittima qualora sia accertato che il bene o il servizio comune è inutile o particolarmente oneroso per la compagine condominiale.

La maggioranza dei condomini può così validamente deliberare la soppressione di quel bene o servizio in quanto si tratta di una decisione relativa all’uso della parte comune e che non incide sul diritto del quale è titolare ciascun singolo condomino.

(Corte d’Appello di Firenze, n. 1586/2022)

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