Con una sentenza dello scorso 7 settembre il tribunale di Bologna si è pronunciato sulla importante questione relativa ai vizi del bene compravenduto.
In particolare il giudice ha ribadito che i vizi della cosa venduta consistono nelle sue imperfezioni materiali, concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione. Tali vizi devono essere così incidenti sulla utilizzabilità del bene da renderla non idonea all’uso a cui è destinata oppure causandone una diminuzione apprezzabile del suo valore.
L’acquirente, colui che ha comprato, una volta appreso dell’esistenza dei vizi deve denunciarli nel termine stabilito dall’art. 1495 c.c. il quale prevede che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”.
La denuncia dei vizi che deve fare l’acquirente, e qui arriviamo al punto nodale della sentenza in commento, non deve essere analitica. Al contrario, è sufficiente una denuncia generica e sommaria che possa di fatto avvisare il venditore. Si potrà poi precisare in un secondo tempo la natura e l’entità dei vizi del bene.
(Tribunale di Bologna, 7 settembre 2021)