Casa con muffa: quando il venditore non ha colpe.

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Che cosa accade se pochi giorni dopo il rogito ci si accorge che nell’appartamento sono presenti infiltrazioni e umidità?

È quanto accaduto a due acquirenti veronesi che si ritrovavano poco dopo il rogito a scoprire i vizi dell’immobile appena acquistato. Subito segnalavano l’accaduto al venditore chiedendo venticinquemila euro a titolo di restituzione di parte del prezzo pagato e risarcimento del danno subìto.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il venditore al pagamento di novemila euro, somma necessaria per il ripristino dei vizi dell’immobile.

La Corte d’Appello, invece, riformava la sentenza dando ragione al venditore, poiché i vizi presenti nell’immobile erano facilmente riconoscibili e questo esonerava il venditore da responsabilità.

Gli acquirenti allora impugnavano la sentenza in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado.

A loro dire infatti l’immobile era stato presentato come privo di vizi in quanto restaurato.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Secondo i giudici, infatti, la Corte d’Appello aveva correttamente tenuto in considerazione l’elemento fondamentale: la riconoscibilità dei vizi.

Le macchie erano particolarmente visibili ed erano state viste anche da altri visitatori dell’appartamento.

Non c’era quindi stata nessuna operazione di occultamento da parte del venditore, ad esempio posizionando mobili davanti alle muffe sulle pareti.

In secondo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’utilizzazione per gli immobili messi in vendita di termini come “buon funzionamento” o “completamente restaurato” non equivale automaticamente a dichiarazione di esenzione da vizi.

I giudici quindi hanno escluso la responsabilità del venditore e confermato la sentenza di secondo grado.

Nulla da fare per gli acquirenti.

Corte di Cassazione, ordinanza 31 agosto 2021 n. 23659.

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