Condominio: l’amministratore è obbligatorio?

L’art. 1129 c.c. prevede che “Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”.

Quindi nei condomini con più di otto partecipanti la nomina dell’amministratore è obbligatoria.

Condomini < 8 partecipanti

Nei condomini con meno di otto partecipanti si seguono i princìpi generali sulla comunione. Si può quindi decidere a maggioranza ed anche nominare un amministratore che lavorerà come mandatario degli altri condomini.

Condomini > 8 partecipanti obbligatoria la nomina.

Come si fa?

Nei condomini con almeno otto partecipanti, uno dei condomini può chiedere la convocazione dell’assemblea per la nomina dell’amministratore; solo quando questa non si riunisca o non provveda, su ricorso di uno o più condomini, provvederà l’autorità giudiziaria, su ricorso di quel singolo condomino.

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